Disciplinare di produzione DOC
Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini Montefalco (Gazzetta Ufficiale nr. 189 del 13 agosto 1993)
La denominazione di origine controllata Montefalco, obbligatoriamente seguita dalla specificazione Bianco o Rosso, è riservata ai vini provenienti dalle uve dei vigneti aventi nell’ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
Montefalco Bianco: Grechetto non inferiore al 50%, Trebbiano toscano dal 20 al 35%, altri vitigni a bacca bianca non aromatici, raccomandati o autorizzati per la provincia di Perugia, presi da soli o congiuntamente, per la restante parte;
Montefalco Rosso: Sangiovese dal 60 al 70%, Sagrantino dal 10 al 15%, alti vitigni a bacca rossa non aromatici, raccomandati o autorizzati per la provincia di Perugia, presi da soli o congiuntamente per la restante parte.
Le uve destinate alla produzione del vino a Doc Montefalco devono essere prodotte nel territorio amministrativo del comune di Montefalco e parte del territorio dei comuni di Bevagna, Gualdo Cattaneo, Castel Ritaldi e Giano dell’Umbria. Per il Montefalco Bianco la resa massima di uva non deve essere superiore a 130 quintali per ettaro di vigneto in coltura specializzata. Per il Montefalco Rosso la resa massima di uva non deve essere superiore a 130 quintali per ettaro di vigneto in coltura specializzata. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 72% per il Montefalco Bianco ed al 70% per il “Montefalco” Rosso.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al Montefalco Bianco un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,5%, al Montefalco Rosso dell’11,50%, e al Montefalco rosso riserva del 12%. Il vino a denominazione di origine controllata Montefalco Rosso non può essere immesso al consumo se non dopo aver subito un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 18 mesi a decorrere dall’1novembre dell’anno di produzione delle uve. Il vino a denominazione di origine controllata Montefalco Rosso riserva deve essere sottoposto a un periodi di invecchiamento obbligatorio minimo di almeno 30 mesi, di cui dodici in botti di legno, con decorrenza dall’1novembre dell’anno di produzione delle uve.
I vini a denominazione di origine Montefalco all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Montefalco Bianco:
colore: giallo paglierino
profumo: leggermente vinoso, fruttato
sapore: secco, leggermente fruttato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 11%
acidità totale minima: 5,5 per mille
estratto secco netto minimo: 17 per mille
Montefalco Rosso:
colore: rosso rubino
profumo: vinoso caratteristico, delicato
sapore: armonico, asciutto di giusto corpo
titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12%
acidità totale minima: 5 per mille
estratto secco netto minimo: 23 per mille
Il vino a denominazione di origine controllata Montefalco Rosso riserva, proveniente da uve aventi un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12%, all’atto dell’immissione al consumo deve possedere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 12,50%.


